Sgravi in Edilizia: istruzioni INPS

Arrivano con la circolare n. 118/2018 le attesi indicazioni operative dell’INPS sulla modalità di fruizione della riduzione contributiva nel settore dell’edilizia confermata anche per l’anno 2018 dal decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali. L’agevolazione contributiva, introdotta originariamente per i datori di lavoro nell’edilizia dal decreto legge 244/1995, articolo 29, convertito con modificazioni dalla legge 341/1995 consiste in una riduzione all’11,50% dell’aliquota contributiva previdenziale e assistenziale dovuta per tutto l’anno.

Requisiti

Per beneficiare dello sgravio contributivo, il datore di lavoro deve rientrare tra quelli classificati nel settore industria individuato dai codici statistici contributivi da 11301 a 11305, o nel settore artigianato con i codici statistici contributivi da 41301 a 41305, o in quelli caratterizzati dai codici Ateco 2007 da 412000 a 439909.

Condizioni di accesso

L’accesso al beneficio è subordinato alle seguenti condizioni:

  • possesso dei requisiti di regolarità contributiva attestata tramite il DURC (articolo 1, comma 1175, della legge n. 296/2006), fermi restando gli altri obblighi di legge e il rispetto degli accordi e contratti collettivi nazionali, nonché di quelli regionali, territoriali o aziendali, laddove sottoscritti, stipulati dalle organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale;
  • rispetto dei contratti collettivi in materia di retribuzione imponibile (articolo 1, comma 1, del decreto-legge 9 ottobre 1989, n. 338, convertito con modificazioni dalla legge 7 dicembre 1989, n. 389);
  • i datori di lavoro non devono aver riportato condanne passate in giudicato per la violazione in materia di sicurezza e salute nei luoghi di lavoro nel quinquennio antecedente la data di applicazione dell’agevolazione (art. 36-bis, comma 8, del decreto-legge n. 223/2006).

=> DURC irregolare: agevolazioni assunzioni revocate

Applicazione dello sgravio

Il beneficio consiste in una riduzione sui contributi dovuti, nella misura dell’11,50%, per le assicurazioni sociali diverse da quella pensionistica e si applica ai soli operai occupati per 40 ore a settimana. Non spetta, quindi, per i lavoratori a tempo parziale e non si applica sul contributo, pari allo 0,30% della retribuzione imponibile, previsto dall’articolo 25, quarto comma, della legge 21 dicembre 1978, n. 845, destinabile al finanziamento dei fondi interprofessionali per la formazione continua. L’agevolazione non spetta neanche in presenza di contratti di solidarietà, limitatamente ai lavoratori ai quali viene applicata la riduzione d’orario.

Divieto di cumulo

L’agevolazione non è cumulabile con agevolazioni contributive spettanti ad altro titolo, dunque non può essere richiesta per quei lavoratori per i quali si beneficia, ad esempio, dell’esonero strutturale per le assunzioni a tempo indeterminato previsto dalla legge n. 205/2017 o dell’“Incentivo Occupazione Mezzogiorno” per le assunzioni a tempo indeterminato effettuate nel corso dell’anno 2018, disciplinato dal decreto direttoriale dell’ANPAL n. 2/2018 e successiva rettifica.

Presentazione domanda

Le istanze di accesso al beneficio devono essere inviate, entro il 15 marzo 2019, esclusivamente in via telematica avvalendosi del modulo “Rid-Edil”, disponibile all’interno del cassetto previdenziale aziende del sito Internet dell’Istituto, nella sezione “Comunicazioni on-line”, funzionalità “Invio nuova comunicazione”.

Effettuati i dovuti controlli, in caso di esito positivo, sarà attribuito alla posizione contributiva interessata il codice di autorizzazione 7N, per il periodo da dicembre 2018 a febbraio 2019 visualizzabile all’interno del cassetto previdenziale aziende. In ogni caso lo sgravio si riferirà al periodo che va da gennaio a dicembre 2018.

Flusso Uniemens

I datori di lavoro autorizzati alla fruizione potranno esporre lo sgravio nel flusso Uniemens con le seguenti modalità:

  • il beneficio corrente dovrà essere esposto con il codice causale L206 nell’elemento <AltreACredito> di <DatiRetributivi>;
  • per il recupero degli arretrati dovrà essere utilizzato il codice causale L207, nell’elemento <AltrePartiteACredito> di <DenunciaAziendale>.